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Il Regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 all'art. 4 (Uso domestico di acque sotterranee), disciplina l'escavazione di pozzi definiti ad uso domestico: 

Per uso domestico s'intende l'estrazione di acqua sotterranea da parte del proprietario di un fondo, ovvero da parte dell' affittuario o dell'usufruttuario dietro consenso espresso del proprietario, e la sua destinazione all'uso potabile, ivi compreso quello igienico, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano rivolti al nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro. 
L'uso domestico delle acque sotterranee non è soggetto a concessione e al pagamento del relativo canone a condizione che:

  • l'uso non riguardi acque estratte da risorse qualificate (cosi come definite dall'art.2 comma 1 lettera aa) del R.R. 2/2006)
  • la portata massima non sia superiore a 1 l/s;
  • il volume di prelievo non ecceda il limite di 1.500 m3/anno

Attualmente il continuo aumento delle tariffe rende nella maggior parte dei casi conveniente realizzare un pozzo ad uso domestico la cui opera si ammortizza nell'arco di 5-10 anni.



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