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Il Regolamento regionale
n. 2 del 24 marzo 2006 all'art. 4 (Uso domestico di acque sotterranee),
disciplina l'escavazione di pozzi definiti ad uso domestico:
Per uso domestico s'intende l'estrazione di acqua sotterranea da parte del
proprietario di un fondo, ovvero da parte dell' affittuario o
dell'usufruttuario dietro consenso espresso del proprietario, e la sua
destinazione all'uso potabile, ivi compreso quello igienico, all'innaffiamento
di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano
rivolti al nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attività
economico-produttiva o avente finalità di lucro.
L'uso domestico delle acque sotterranee non
è soggetto a concessione e al pagamento del relativo canone a condizione che:
- l'uso non riguardi acque
estratte da risorse qualificate (cosi come definite dall'art.2 comma 1
lettera aa) del R.R. 2/2006)
- la portata massima non sia
superiore a 1 l/s;
- il volume di prelievo non
ecceda il limite di 1.500 m3/anno
Attualmente il continuo
aumento delle tariffe rende nella maggior parte dei casi
conveniente realizzare un pozzo ad uso domestico la cui opera si
ammortizza nell'arco di 5-10 anni.
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